Il vino Prosecco di Conegliano Doc e Prosecco igt Veneto
Il Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Treviso.
L'azienda vinicola al vecchio mulino produce e vende sia al dettaglio che all'ingrosso, sia sfuso che in bottiglia il prosecco igt Veneto, per informazioni sui costi e sulle consegne telefonare allo 0422 853793.
Caratteristiche organolettiche del Prosecco:
* colore: giallo paglierino più o meno carico.
* odore: vinoso, caratteristico, con profumo leggero di fruttato, particolarmente nei tipi amabile dolce
* sapore: gradev.amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, amabile o dolce e fruttato.

Prosecco di Conegliano
DOC Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
Istituito con decreto del 02/04/1969
Gazzetta Ufficiale del 07/06/1969, n 141
Resa (uva/ettaro) 120 q
Resa massima dell'uva 70,0%
Titolo alcolometrico naturale dell'uva 9,5%
Titolo alcolometrico minimo del vino 10,5%
Estratto secco netto minimo 15,0‰
Vitigni con cui è consentito produrlo
* Prosecco: 90.0% - 100.0%
* Verdiso: 0.0% - 10.0%

Disciplinare di produzione del Prosecco doc
TESTO DISCIPLINARE IN VIGORE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CONEGLIANO-VALDOBBIADENE”
Art.1
Denominazioni e vini
La denominazione d’origine controllata
"Conegliano-Valdobbiadene" o più
semplicemente "Conegliano" o
"Valdobbiadene", è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione sopra citata può essere
integrata dalle specificazioni frizzante e
spumante.
Ai vini suddetti, nei limiti ed alle condizioni
stabilite nel presente disciplinare, è altresì
riservata la seguente sottozona: Superiore di
Cartizze.
Art. 2
Base ampelografica
Il vino "Conegliano- Valdobbiadene" deve
essere ottenuto dalle uve del vitigno Prosecco;
possono concorrere fino ad un massimo del
15% le uve bianche ed i relativi vini delle
seguenti varietà, utilizzate da sole o
congiuntamente: Verdiso, Bianchetta, Perera e
Prosecco Lungo.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione del vino "Conegliano-
Valdobbiadene", comprende il territorio
collinare dei comuni di: Conegliano -
S.Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio
Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina -
Miane - Valdobbiadene - Vidor - Farra di
Soligo - Pieve di Soligo - S.Pietro di Feletto -
Refrontolo - Susegana.
In particolare tale zona è così delimitata: si
prende come punto di partenza per la
descrizione dei confini la località Fornace (q.
176), a tre chilometri circa da Valdobbiadene
verso ovest, dove il confine di questo comune
incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.
Da questo punto il confine sale insieme a
quello del comune verso nord e toccando monte
Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610);
quivi si stacca per procedere verso est. Toccata
casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron
per arrivare alla località Croce (q. 474); passa
successivamente sotto le casere S.Maria -
Zoppè - Geronazzo, fino a monte Castello (q.
569). Dal monte Castello, per le casere Bortolin
ed Oltrin esso entra nel borgo di Val di Guietta.
Dal borgo di Val il confine, costeggiando a 100
metri la strada che porta a Combai, raggiunge
la piazza di detto paese.
Quivi, seguendo la
strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera
Duel; poi, percorrendo il crinale della collina,
attraversa la strada Miane - Campea, risale per
monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del
colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada
Follina - Pieve di Soligo. Attraversata la strada,
il confine risale sulla collina Croda di Suel e
percorrendo il crinale passa a monte della
chiesetta di S.Lucia a q. 356 a monte di "Zuel
di là" ed a monte di Resera; il confine segue
quindi la strada Resera - Tarzo fino
all'inserimento con la Revine - Tarzo.
Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo
tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese
fino all'incrocio con la strada Refrontolo -
Cozzuolo, in località Ponte Maset.
Segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e Vittorio
Veneto fino a raggiungere la strada vicinale
detta "dei Piai" e delle Perdonanze, segue detta
strada fino all'incrocio di questa col rio Cervada,
scende lungo il Cervada fino al punto
di incrocio con la strada Cozzuolo - Vittorio
Veneto, prosegue verso questa città fino
all'incrocio con la strada che da Conegliano
conduce al centro di Vittorio Veneto, scende
quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di
Veglia e di qui si dirige verso S.Martino di
Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a
destra per la strada comunale di S.Martino e
raggiunge Colle Umberto per scendere sulla
statale n. 51 (detta anche di Alemagna) , al
casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.
Al bivio Gai superato l'incrocio con la
Pontebbana o statale 13 segue la nuova
circonvallazione della città di Conegliano per
inserirsi sulla stessa statale 13 in località
Ferrera.
Da tale inserimento il confine raggiunge
Susegana per deviare subito dopo il paese verso
ovest lungo la strada che porta a Colfosco,
chiamata anche strada della Barca.
Da Colfosco, seguendo la strada "Mercatelli", il
confine procede fino al bivio per Falzè per
piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la
vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e
che fa capo a Via Chisini).
Attraversato il centro urbano, il confine,
seguendo la via Schiratti, giunge a Soligo per
deviare a sinistra e continuare lungo la strada
maestra Soligo - Ponte di Vidor, attraversando
Farra di Soligo, Col S.Martino, Colbertaldo,
Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a
sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino
il confine lascia la strada che porta a
Valdobbiadene per raggiungere, deviando a
sinistra e seguendo la strada comunale della
centrale ENEL, la borgata di Villanova fino
all'attraversamento del torrente la Roggia.
Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale
che si erge bruscamente sul Piave, corre il
bordo del terrazzo per risalire sulla strada
Valdobbiadene - Segusino, in corrispondenza
della chiesetta di S.Giovanni dopo S. Vito; da
qui, percorrendo la strada maestra
Valdobbiadene - Segusino, tocca di nuovo la
località Fornace chiudendo così il perimetro
della zona delimitata
Il vino " Conegliano- Valdobbiadene" ottenuto
da uve raccolte nel territorio della frazione di
S.Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del
Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione "Superiore di Cartizze".
Tale sottozona è così delimitata:
si prende come punto di partenza il Ponte sulla
Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada
comunale Piovine – Soprapiana, fra casa
C.Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da
questo punto il confine sale verso nord
seguendo il fiume Teva fino alla confluenza
con il fosso delle Zente che segue fino alla
confluenza con il fosso di Piagar; segue ancora
il fosso di Piagar fino al punto di
congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune
di S.Pietro di Barbozza, sez. B., Foglio VII).
Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali
il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735,
taglia il mappa nn. 540 e 543, seguendo la
stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione
tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il
limite nord del mappale n. 542 fino all'incrocio
con la strada comunale dei Vettorazzi.
Il confine percorre verso nord la strada
anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del
bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi
fino al punto d’intersecazione della strada con
il crinale del M. Vettoraz; corre lungo il crinale
della collina, passa a monte della casa Miotto e
raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre
siepi).
Il confine prosegue lungo la strada ora citata
fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti,
la percorre e alla prima curva (mappale n. III
del comune di S.Pietro di Barbozza, sez. b.,
Foglio X) sale per costeggiare a monte il
terreno vitato, quindi discende nuovamente
sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.
Il confine percorre la strada fino all'incrocio
con quella comunale di Piander, scende lungo
la strada vicinale dello Strett e prosegue nella
stessa direzione per raggiungere la strada
Saccol- Follo ad est della casa Agostinetto
Sergio; scende per cal de Sciap e raggiunge il
torrente Valle della Rivetta (rio Borgo).
Il confine si accompagna al torrente fino al limite
di divisione dei mappali nn. 149 - 151 del
Comune di Valdobbiadene, Sez. B., Foglio XI,
proseguendo a nord tra i mappali nn. 149 - 151,
nn. 148 – 151 attraversa la strada vicinale del
Campione, passa tra i mappali numeri 178 -
184, 179 – 184, 179 - 167, 179 – 182, 181 - 185
e raggiunge il fosso delle Teveselle,
comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale; corre tra i mappali 21 - 65 del Comune di S.Pietro di Barbozza, Sez. B.,
Foglio XIII, indi numeri 22 – 67, nn. 66 – 67,
attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e
raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i
mappali nn. 24 - 28, per congiungersi,
proseguendo lungo la strada, con il punto di
partenza (ponte sulla Teva).
Art. 4
Norme per la viticoltura
4.1 – Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino
"Conegliano-Valdobbiadene", devono essere
quelle tradizionali della zona e, in ogni caso,
atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini
dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben
esposti ubicati su terreni collinari con
esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli
esposti a tramontana e di quelli di bassa
pianura.
4.2 – Densità d’impianto.
I nuovi impianti e reimpianti messi a dimora
dopo la approvazione del presente disciplinare
di produzione, devono avere una densità
minima di 2.000 ceppi per ettaro in coltura
specializzata.
4.3 – Forme di allevamento.
I sesti d’impianto e le forme di allevamento
consentiti sono quelli già in uso nella zona, a
spalliera semplice o doppia. Sono vietate le
forme di allevamento espanse (tipo raggi).
La Regione può consentire diverse forme di
allevamento, qualora siano tali da migliorare la
gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 – Sistemi di potatura.
Con riferimento ai suddetti sistemi di
allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti
devono essere governati in modo da non
modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto
e del vino.
4.5 – Irrigazione e forzatura.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima
naturale.
La produzione massima di uva a ettaro e la
gradazione minima naturale sono le seguenti:
“Conegliano-Valdobbiadene”, produzione uva
t 12; Titolo alcolometrico volumico 9.5 % Vol.
Per il “Conegliano-Valdobbiadene” destinato
alla produzione dello spumante e del frizzante,
la resa uva ettaro è di t 12; titolo
alcolometrico volumico 9.0 % Vol.
Per la sottozona:
“Superiore di Cartizze”, produzione uva t 12;
titolo alcolometrico volumico 10.0 % Vol.
Per il “Superiore di Cartizze” destinato alla
produzione dello spumante e del frizzante, la
resa uva ettaro t 12; titolo alcolometrico
volumico 9.5 % Vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei
limiti di cui sopra purché la produzione non
superi del 20% i limiti medesimi.
La Regione Veneto, per richiesta motivata delle
categorie interessate e previo parere espresso
dal comitato tecnico consultivo per la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n.
55/1985, con proprio provvedimento da
emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, può
stabilire di ridurre i quantitativi di uva per
ettaro ammessi alla certificazione, anche con
riferimento a singole zone geografiche, rispetto
a quelli sopra fissati, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione
massima di uva a ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata dalla
vite.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione
delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio
dei comuni, anche se compresi soltanto in parte
nella zona delimitata.
Per quanto riguarda la sottozona “Superiore di
Cartizze”, le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate entro il territorio del Comune
di Valdobbiadene.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali
della zona atte a conferire ai vini le
caratteristiche peculiari.
5.2 – Elaborazione
Le operazioni di preparazione del vino
spumante e frizzante, ossia le pratiche
enologiche per la presa di spuma e per la
stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie
ove ammessa, nonché le operazioni di
imbottigliamento e di confezionamento, devono
essere effettuate nel territorio della provincia di
Treviso.
Il vino a denominazione di origine controllata
“Conegliano-Valdobbiadene” elaborato nella
versione spumante, può essere messo in
commercio in tutte le tipologie ammesse dalla
normativa vigente con esclusione dei tipi
“extra-brut” e “dolce”.
E' in facoltà del Ministero Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di
consentire che le suddette operazioni di
preparazione siano effettuate in stabilimenti
situati nella provincia di Venezia, a condizione
che in detti stabilimenti le ditte interessate
producano - da almeno 10 anni prima
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n.930 - i vini
spumanti e frizzanti, utilizzando come vino
base il "Conegliano-Valdobbiadene“, reso
spumante o frizzante con i metodi tradizionali
in uso nel territorio previsto nel comma
precedente.
5.3 – Pratiche tradizionali.
Nella elaborazione del vino frizzante e
spumante di cui all’art. 1 è consentita la
tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti
dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot
grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole e
congiuntamente, in quantità non superiore al
15%, provenienti dalla zona delimitata nel
precedente art. 3 ed a condizione che il vigneto,
dal quale provengono le uve di Prosecco usate
nella vinificazione, sia coltivato in purezza
varietale e, comunque, che la presenza di uve
della varietà minori, di cui all’art. 2, sommata a
quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la
percentuale del 15% sopra indicata.
A parziale deroga di quanto previsto nel
precedente comma, è consentito per i vini
spumanti, anche l’impiego di vini ottenuti dalle
varietà sopra citate provenienti da zone diverse
da quella delimitata al precedente art. 3, purché
la percentuale massima di tali prodotti non
superi il 10% del volume totale del prodotto
oggetto della correzione.
Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con
l'esecuzione di tale tradizionale pratica
correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire
un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che
potrà essere preso in carico come vino da
tavola.
5. 4 – Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima di uva in vino non deve
essere superiore al 70% per tutte le tipologie;
per la tipologia spumante essa deve intendersi
al netto della presa di spuma. Qualora la resa
uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al
di sotto del massimo consentito, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione d’origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d’origine controllata per tutta la
partita.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
Il vino "Conegliano-Valdobbiadene" di cui
all’art. 1 all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo
leggero di fruttato particolarmente nei tipi
amabili e dolci.
Sapore: gradevolmente amarognolo e non
molto di corpo nel tipo secco, fruttato nei tipi
amabili e dolci.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l;
b) Frizzante: colore: giallo paglierino più o
meno intenso, brillante, con evidente sviluppo
di bollicine.
Odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l.
Nel tipo prodotto tradizionalmente per
fermentazione in bottiglia, è possibile la
presenza di una velatura. In tal caso è
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura
"fermentato in bottiglia e conservato sui
lieviti".
c) Spumante: colore: giallo paglierino più o
meno intenso brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato; sapore: secco o amabile o dolce, di corpo,
gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 5 g/l
Estratto secco netto minimo: 15 g/l
Sottozona “Superiore di Cartizze”:
a) colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo
leggero, fruttato, particolarmente nei tipi
amabili;
sapore: gradevolmente amarognolo e non molto
di corpo nel tipo secco, amabile o dolce e
fruttato nei tipi amabili dolci.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l.
b) "Frizzante": colore: giallo paglierino più o
meno intenso, brillante, con evidente sviluppo
di bollicine;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol.;
acidità totale 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l.
Nel tipo prodotto tradizionalmente per
fermentazione in bottiglia, e' possibile la
presenza di una velatura. In tal caso e'
obbligatorio riportare in etichetta la dicitura
"fermentato in bottiglia e conservato sui
lieviti".
c) "Spumante": colore: giallo paglierino più o
meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, di corpo,
gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidità totale: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 15 g/l.
E' in facoltà del Ministero per le agricole,
alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto
secco.
Art.7
Etichettatura designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione il vino
“Conegliano-Valdobbiadene” dovrà riportare in
etichetta, in tutte le tipologie, la dizione
tradizionale: “Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene” o più semplicemente
“Prosecco di Conegliano” o “Prosecco di
Valdobbiadene”.
La tipologia spumante, potrà altresì essere
designata in etichetta con il solo nome della
denominazione: “Conegliano-Valdobbiadene”
o più semplicemente ”Conegliano” o
“Valdobbiadene”, seguita o meno dal nome di
vitigno.
7.1 – Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e
presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato", e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a località geografiche,
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
7.2 – Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste
dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, purché pertinenti ai vini di cui
all’art.1.
7.3 – Località.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o
toponomastiche di unità amministrative, o
frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, è consentito soltanto in
conformità al disposto del DM 22 aprile 1992.
Art. 8
Confezionamento
Il vino a Denominazione di Origine Controllata
"Conegliano-Valdobbiadene" o più
semplicemente “Conegliano” o
“Valdobbiadene”, deve essere immesso al
consumo come previsto dalle norme nazionali e
comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali
per la zona.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata
"Conegliano-Valdobbiadene" o più
semplicemente “Conegliano” o
“Valdobbiadene” può essere confezionato a
norma del decreto ministeriale 25 settembre
1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
numero 248 del 2 ottobre 1965.
8.1 Volumi nominali, forma e colore
Il vino a Denominazione di Origine Controllata
"Conegliano-Valdobbiadene" può essere
presentato al consumo in recipienti di vetro di
qualunque capienza prevista per legge.
Fino a 5 litri sono tuttavia ammesse solo le
tradizionali bottiglie in vetro, per colore e
forma tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità
del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al
grigio-nero di varia intensità.
8.2 Chiusure
Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure
con tappo raso bocca in sughero o altri
materiali innovativi.
Per i frizzanti è consentito l’uso delle chiusure
sopra menzionate o del tappo fungo in sughero.
Per lo spumante è consentito l’uso del tappo
fungo in sughero, marchiato con il nome della
denominazione; per i recipienti di capacità non
superiore a 0,200 litri si può utilizzare il tappo
a vite con sovratappo a fungo in plastica.
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Agriturismo al Vecchio Mulino
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Agriturismo con Piscina, Ristorante, Camere, Beauty Farm con Vinoterapia, Vendita Vini del Veneto, Fattoria Didattica, Musica dal Vivo in Taverna, si trova vicino a Venezia. Via del Vecchio Mulino 17 - Località Faè 31046 Oderzo (Treviso) 31100 Veneto (Italia) Telefono e Fax +39 0422 853793 email: info (chiocciola) vecchiomulino (punto) net Vai al sito dell'agriturismo |
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